Tu sei qui: CronacaOrari di lavoro: aiuti per chi attua la flessibilità
Inserito da Il Denaro (admin), domenica 14 ottobre 2001 00:00:00
Le aziende che applicano accordi contrattuali che favoriscono la flessibilità degli orari di lavoro possono inviare le relative richieste di agevolazioni entro il prossimo 10 novembre. C'è ancora un mese di tempo, dunque, per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 53/2000. Le modalità per accedere agli incentivi sono indicate nel decreto del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161/2000. Lo stanziamento per il 2001 è di 80 miliardi di lire. Analizziamo il contenuto del decreto.
Soggetti finanziabili
Secondo quanto già previsto dall'articolo 9 della legge n. 53/2000, possono richiedere le agevolazioni le aziende che realizzano progetti di durata massima di ventiquattro mesi, che consentano alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro.
Più in particolare, sono ammesse le forme di:
- part time reversibile;
- telelavoro;
- lavoro a domicilio;
- orario flessibile in entrata o in uscita;
- banca delle ore;
- flessibilità sui turni;
- orario concentrato.
Priorità
Nei progetti deve essere garantita la priorità ai genitori con bambini fino a otto anni di età o fino a dodici anni in caso di affidamento o di adozione. A questa tipologia di progetti è destinato il 60 per cento delle risorse stanziate per ogni annualità. Sono ammessi anche programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo e progetti che consentano la sostituzione del titolare d'impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali con altro imprenditore o lavoratore autonomo. Per ciascuna di queste due azioni il Ministero ha stanziato il 20 per cento dei fondi annuali.
Accordi sindacali
Per poter accedere ai finanziamenti le imprese devono necessariamente attuare i progetti mediante accordi contrattuali stipulati con le organizzazioni sindacali. Per i progetti di sostituzione del titolare d'impresa o del lavoratore autonomo devono essere realizzate intese a livello nazionale o territoriale tra le associazioni datoriali. Nel caso di altre tipologie di azioni, devono essere stipulati accordi di secondo livello aziendale o territoriale con le organizzazioni sindacali più rappresentative. Gli accordi devono adeguarsi alle esigenze individuali dei soggetti interessati alle forme di flessibilità. In particolare, l'accordo collettivo deve consentire l'introduzione di procedure generali, volte a soddisfare le esigenze di flessibilità dei lavoratori in via prioritaria rispetto alle esigenze della azienda, ed a fornire soluzioni dirette a specifiche esigenze dei singoli lavoratori. Ferma restando la necessità dell'accordo collettivo quale presupposto per il finanziamento, viene riconosciuta la priorità alle Pmi. Il 50 per cento dei contributi sarà, infatti, erogato ad imprese con una base occupazionale inferiore a cinquanta dipendenti, calcolati sulla base media del semestre precedente alla presentazione della domanda.
Domande e contributi
Le domande di agevolazione dovranno essere inviate entro il 10 novembre al ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, Divisione IV, secondo la modulistica standard disponibile sul sito internet all'indirizzo www.minlavoro.it. Alla domanda deve essere allegato l'accordo sindacale contenente le azioni, il contratto collettivo vigente ed una dichiarazione dalla quale risulti che non è stato contemporaneamente richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 1252/91 e successive modificazioni («Azioni positive»). A partire dal 2002, nel corso dell'anno saranno previsti tre differenti termini di presentazione delle domande: 10 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre. Solo per il 2001, invece, il termine è stato fissato al 10 novembre. I progetti presentati saranno valutati ogni quattro mesi e ammessi a finanziamento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino a un terzo della quota annuale disponibile. I progetti ammessi, ma non finanziabili, potranno essere ripresentati nel quadrimestre successivo. Il contributo concesso è erogato in due quote. La prima, pari al 25 per cento della somma, sarà corrisposta all'ammissione del progetto da parte della Commissione. Il saldo sarà erogato a conclusione di tutte le azioni programmate e subordinatamente alla verifica, da parte dei Servizi ispettivi del ministero del Lavoro, della concreta attuazione del progetto.
Fonte: Il Portico
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