Tu sei qui: CronacaQuasi pronto il ridisegno della ‘488'
Inserito da Il Denaro (admin), giovedì 2 maggio 2002 00:00:00
La progressiva opera di razionalizzazione del «sistema 488» sembra dover segnare un'altra importante tappa: è ormai alla fase finale l'ultima riforma, che va a ritoccare alcuni importantissimi aspetti di tale fondamentale legge statale di aiuti alle imprese. Con il parere positivo del 7 marzo 2002 da parte della Conferenza Stato-Regioni, si passa finalmente alla fase attuativa. Va subito fugato ogni dubbio: il "bando 488 Industria" in corso, che non ha ancora, al momento, un termine ultimo di presentazione delle domande, non sarà interessato da tali modifiche legislative. Anche per i "bandi 488 Turismo e Commercio" permane il dubbio sull'applicabilità della riforma in atto. Tali bandi, che per il 2002 si sono chiusi il 1° marzo, saranno riavviati probabilmente agli inizi del 2003. Per essi il Ministero delle Attività produttive sta valutando se procedere all'apertura dei termini per la presentazione delle domande applicando le vecchie regole, oppure ritardare leggermente l'apertura medesima, in modo tale da consentire l'applicazione delle nuove regole. Per quanto riguarda la "488 Industria", un'importante novità è senz'altro l'eliminazione della limitazione prevista per le attività di servizi reali ammissibili. Il settore «industria», infatti, oltre alle attività tipiche, quali quelle relative alle imprese estrattive e manifatturiere, include tra le attività di impresa ammissibili anche il settore delle costruzioni, quello della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, ed il comparto delle attività di servizi, che potenzialmente sono dirette ad influire positivamente sullo sviluppo delle attività industriali. Tali attività, con le precedenti regole, non potevano utilizzare più del 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili. Con le nuove regole, le imprese che esercitano le attività di servizi ritenute ammissibili dalla legge 488/92 concorrono con le altre imprese, in relazione all'intera dotazione finanziaria prevista, con nessuna limitazione alla loro capacità di assorbimento delle risorse. Va evidenziato che l'incidenza nell'ambito della legge 488/92 delle imprese operanti in tali servizi è stata nell'undicesimo bando di applicazione (l'ultimo "Industria", per il quale sono state formulate le graduatorie) superiore a tale limite: infatti, le agevolazioni richieste dalle iniziative inserite nelle graduatorie (e quindi giudicate positive a seguito dell'attività istruttoria) facenti capo a dette imprese costituivano il 12,4 per cento di quelle complessivamente richieste.
Ma le novità non si fermano qui. Una modifica forse ancora più determinante è quella che prevede l'eliminazione del terzo indicatore per la valutazione dei progetti di investimento. Tale indicatore era rappresentato dal rapporto tra il valore dell'agevolazione massima richiesta e quello dell'agevolazione ammissibile. Sostanzialmente, si trattava di un indicatore di ribasso, che andava a privilegiare le imprese che chiedevano una minore intensità di aiuto rispetto a quella consentita. L'eliminazione del terzo indicatore, però, interessa solamente le graduatorie regionali, ordinarie e speciali. Le due graduatorie multiregionali (una per le regioni del Centro-Nord ed una per quelle del Mezzogiorno), relative ai «grandi progetti» di investimento nei settori Industria e Turismo, saranno basate sempre sui consueti 5 indicatori. La terza fondamentale novità di tale operazione riformatrice attiene al regime delle agevolazione in conto capitale. Con le modifiche apportate si passa da un regime basato sulla concessione di agevolazioni massime, previste in relazione alla dimensione d'impresa ed alle aree di intervento, ad un regime fondato sulla concessione di agevolazioni legate alla tipologia di investimento. Con il nuovo sistema, infatti, il 100 per cento dell'intensità massima prevista dalla disciplina comunitaria è concesso solamente ai programmi di investimento finalizzati alla realizzazione di un nuovo impianto. La regola di base prevede la concessione, per tutte le tipologie di programmi di investimento, dell'80 per cento dell'intensità massima consentita, ad eccezione dei programmi di ampliamento di unità produttive già esistenti, in favore dei quali è concesso il 90 per cento della predetta agevolazione massima consentita. Importante opera chiarificatrice, infine, viene fatta relativamente alla possibilità di cumulare le agevolazioni previste dalla legge 488/92 con altre agevolazioni. Innanzitutto, viene espressamente affermato il divieto di cumulo di tali agevolazioni con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi beni e che fruiscono delle stesse agevolazioni. In secondo luogo, viene altrettanto chiaramente affermato che è possibile cumulare le agevolazioni concesse dalle legge 488/92 con gli aiuti concessi secondo la regola «de minimis», prevista dal Regolamento Ce n. 69/2001. In definitiva, si deve ritenere che le modifiche apportate saranno particolarmente funzionali al rilancio dello strumento 488, che, negli ultimi bandi, sembrava leggermente «appannato» nell'ormai complesso sistema di articolazioni settoriali, agevolative, regionali, ecc.. La speranza degli operatori professionali è che le troppe «modifiche» non vadano a «rompere» il sistema 488, che, in ultima analisi, ha funzionato bene, producendo benefici effetti per le imprese italiane.
Fonte: Il Portico
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