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Inserito da (admin), martedì 8 marzo 2011 00:00:00
Ad oltre due anni dall’avvio della nuova modalità di raccolta differenziata dei rifiuti - si legge nell’ordinanza sindacale n. 7 del 4/3/2011 - appare necessario un riordino delle ordinanze comunali afferenti il servizio di igiene urbana e, in particolare, gli aspetti sanzionatori, sia in virtù delle recenti modifiche normative - introdotte dal IV Correttivo al T.U. Ambientale 152/06 e dal Decreto rifiuti n. 196/2010, convertito in legge n. 1 del 24.01.2011, che reintroduce l’arresto per il reato di abbandono dei rifiuti - sia per consentire una più agevole consultazione degli articoli e norme violate e relative sanzioni a coloro che, sul territorio, operano nel campo della vigilanza ambientale, come Guardie Ambientali e agenti di Polizia Locale».
Con l’ordinanza sindacale n. 7 del 4/3/2011 (Reg. Gen. N. 61 del 4/3/2011) si dispone il divieto, nell’intero territorio comunale, di abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata.
Tali violazioni, fino al 31/12/2011, comportano l’applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni previste all’art. 6 del DL 172/2008, convertito nella legge n. 210/08 e riproposto dal “decreto rifiuti” n. 196/10, convertito nella legge 24.01.2011, art. 1 comma 7-ter.
Art. 6, comma 1:
a) Chiunque, in modo incontrollato o presso siti non autorizzati, abbandona, scarica, deposita sul suolo e nel suolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee ovvero incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti, domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi;
b) I titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati o incendiano i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi;
c) Se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in essere con colpa, il responsabile è punito con l’arresto da un mese ad otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l’arresto da sei mesi ad un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;
d) Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:
1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi;
2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;
e) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento dei rifiuti pericolosi;
f) Le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni;
g) Chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui alla lettera d), al numero 2), o, se il fatto è commesso per colpa, con l’arresto da sei mesi a un anno;
h) Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno se il fatto è commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
Art. 6, comma 1-bis
Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo poste in essere con l’uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo. Allo scadere del termine, previsto per il 31/12/2011, si applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/06 come modificati dal D.Lgs. 205/10, cosiddetto IV correttivo del T.U.A., ovvero:
1) l’applicazione nei confronti dei trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 300 euro ad un massimo di 3.000 euro nel caso di rifiuti non pericolosi. Nel caso di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria raddoppia.
2) se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese e ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee è prevista:
- la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Per quanto riguarda le violazioni alle ordinanze sindacali emesse in materia di raccolta differenziata dei rifiuti (mancato rispetto del calendario e dell’orario di conferimento, utilizzo improprio dei contenitori e della tipologia di sacchetti, ecc.) è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa di 150 euro per l’inottemperanza da parte dell’utenza domestica e di 250 euro per quella da parte dell’utenza non domestica.
Infine, circa i materiali provenienti da demolizioni e più in generale quelli di risulta provenienti da cantieri edili, sulla base dell’ordinanza sindacale n. 281/10, si obbligano i soggetti deputati al trasporto di tali materiali a comunicare - per iscritto e con almeno 24 ore di anticipo, al comando di Polizia Locale o direttamente al protocollo comunale - le generalità complete del soggetto che effettuerà il trasporto, l’indicazione del mezzo utilizzato, la tipologia dei materiali da conferire in discarica, i quantitativi presunti, il giorno e l’ora in cui il conferimento del materiale sarà effettuato, nonché l’indicazione della relativa discarica autorizzata.
A riguardo, ricordiamo che agli inizi di settembre dello scorso anno, il sindaco Galdi inviò una copia dell’ordinanza sindacale n. 281/10 a tutti i primi cittadini dei paesi vicini, invitando loro a voler prevedere l’eventualità di adottare nei propri ambiti territoriali disposizioni simili.
L’ordinanza si era resa necessaria perché sul territorio comunale di Cava de’ Tirreni erano state accertate ripetute violazioni in materia di conferimento dei rifiuti. In particolare, era stato rilevato un consistente abbandono di materiali provenienti da demolizioni e, più in generale, di materiali di risulta di cantieri edili. Ciò, oltre a comportare possibili inconvenienti igienico-sanitari, deturpava il territorio comunale e faceva ricadere sull’intera collettività i costi di bonifica, smaltimento e messa in sicurezza delle aree interessate dall’abbandono.
Il Portavoce Antonello Capozzolo
Fonte: Il Portico
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