Tu sei qui: CronacaTutti i vantaggi della ‘Tremonti-bis'
Inserito da Il Denaro (admin), giovedì 4 aprile 2002 00:00:00
Ai professionisti campani piace la "Tremonti-bis". Grazie alla legge 383 del 18 ottobre 2001 (detta «bis» perché è la riproposizione di un analogo provvedimento del 1994), infatti, anche i professionisti possono accedere alle agevolazioni che consentono la detassazione del reddito reinvestito. Si tratta, sostengono gli addetti ai lavori, di una delle novità più importanti approvate dal Parlamento per il rilancio dell'economia, coinvolgendo tutto il mondo delle libere professioni. La precedente "Tremonti", infatti, è stata modificata ed ampliata. Se in passato la legge riguardava solo le ditte individuali, le società di persone, quelle di capitale e gli imprenditori, adesso, invece, anche i singoli professionisti possono usufruire del provvedimento.
Investimenti agevolati
Si tratta, in pratica, di una legge che permette di far pagare meno tasse a chi acquista beni strumentali (attrezzature, computer, mobili, impianti, arredamento, immobili) per importi superiori a quanti ne aveva acquistati negli anni precedenti. È escluso, infatti, dalla tassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti in beni strumentali in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti, con facoltà di eliminare dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato più elevato. Dal punto di vista soggettivo la norma è molto ampia. Tutti, infatti, dalle ditte individuali ai professionisti, hanno la possibilità di godere di questa detassazione, anche indipendentemente dal tipo di contabilità tenuta, ordinaria o semplificata. Ovviamente, i soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono essere in attività alla data di entrata in vigore della legge, anche se da meno di cinque anni. Il provvedimento, poi, è applicabile anche a coloro che hanno iniziato l'attività nell'anno 2000 o nel 2001. In questi casi, inoltre, non esiste «media precedente» e tutti gli acquisti di beni strumentali sono agevolati. Sono agevolabili gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati nel periodo dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001 ed in quello dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, al netto di eventuali disinvestimenti (vendite, dismissioni, autoconsumo). Oggetto dell'agevolazione sono l'acquisto di beni strumentali nuovi, la realizzazione di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti, anche mediante contratti di locazione finanziaria e, comunque, indipendentemente dalla forma di finanziamento utilizzata.
L'utilizzo del leasing
Nel caso del leasing, ad esempio, il valore del bene strumentale è dato dal prezzo pagato dalla società concedente per l'acquisto dei cespiti ed il periodo agevolato è quello in cui avviene la consegna. Rientrano nella "Tremonti-bis" i beni strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 euro, quelli concessi in comodato, purché strumentali ed inerenti l'attività del comodante, e gli immobili, purché accatastati nelle categorie B-C-D-E-A/10. Per i professionisti, inoltre, è espressamente richiesto l'utilizzo diretto. Nella categoria «C» rientrano, ad esempio, i negozi dei commercianti o i laboratori degli artigiani, mentre nella «D» i capannoni e gli alberghi. Nella categoria A/10, invece, sono contemplati gli uffici. Anche l'acquisto di terreni destinati all'edificazione è agevolabile. In questo caso, il beneficio si calcola a decorrere dall'inizio dei lavori di costruzione. Condizione fondamentale per accedere alla detassazione è che si deve trattare dell'acquisto di beni nuovi, quindi mai utilizzati. Può essere considerato nuovo anche un fabbricato strumentale acquistato da un'impresa di costruzioni che, prima della cessione, abbia operato sullo stesso interventi di radicale trasformazione. Ciò a condizione, però, che gli interventi non costituiscano mero adattamento della struttura e che l'importo complessivo dei lavori sia, comunque, prevalente rispetto al costo di acquisto dell'immobile da parte dell'impresa di costruzioni cedente. La legge, infine, si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore ai tre anni, ed a quelle sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale.
Sistema di conteggio
In merito al metodo di calcolo dell'agevolazione, per quanto riguarda l'anno 2001, la media degli investimenti deve essere calcolata sul quinquennio precedente: dal 1996 al 2000 compreso, escludendo l'anno nel quale gli investimenti sono stati più elevati. Nel calcolo dell'agevolazione 2002, invece, occorre riferirsi alla media di acquisti di beni strumentali del quinquennio 1997-2001, sempre escludendo l'anno «peggiore». La detassazione del reddito reinvestito spetta esclusivamente ai fini dell'Irpef e dell'Irpeg e non vale ai fini Irap. Può, inoltre, essere revocata nel caso in cui i beni siano venduti, dismessi o autoconsumati entro i due anni successivi all'acquisto (cinque nel caso degli immobili). Uno dei lati positivi della legge è che non è necessario alcun adempimento burocratico, trattandosi di un meccanismo automatico. Un aspetto, invece, negativo per gli investitori è rappresentato dalla norma che stabilisce che ai redditi detassati non è attribuibile alcun credito d'imposta. Pertanto, la distribuzione di dividendi per i quali, a monte, non è stata pagata Irpeg comporta la tassazione di quell'utile in capo al socio. Ne consegue, indirettamente, la perdita del beneficio «Tremonti». Si tratta, come è facilmente intuibile, di un problema che riguarda anzitutto le società di capitale. La disposizione, però, fonda la sua "ratio" sull'incentivazione dell'accantonamento degli utili e sulla conseguente capitalizzazione dell'impresa.
Un esempio per capire meglio il meccanismo di calcolo
Si ipotizzi un'impresa o un professionista che nel 2001, dopo il 1° luglio, acquista beni strumentali nuovi per 200 milioni di lire. Poniamo che questo soggetto abbia fatto investimenti per 10 milioni di lire nel 1996, 15 milioni nel 1997, 300 milioni nel 1998, 200 milioni nel 1999 e, infine, 150 milioni nel 2000. L'anno 1998 si può escludere dal conteggio. La media degli altri quattro anni è pari a 93 milioni 750mila lire. La differenza tra gli acquisti effettuati nel 2001 e la media di quelli fatti negli anni precedenti è pari a 106 milioni 250mila lire. Il 50 per cento di questo importo, quindi 53 milioni 125mila lire, viene "defalcato" dal reddito del 2001. Non si pagano imposte su questo importo. Se i nuovi investimenti non superano la media degli anni precedenti, non si ha alcuna detassazione.
Fonte: Il Portico
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