Tu sei qui: Lettere alla redazioneResidente all’estero: le regole per IMU, TARI e TASI. Risponde Nicola Amato
Inserito da (redazionelda), venerdì 9 ottobre 2015 15:25:49
Attraverso una nota trasmessa alla nostra redazione è Nicola Amato, dirigente dell'Ufficio Tributi del Comune di Ravello a rispondere alla lettera che il signor Cesare Sammarco da Londra aveva inviato al Vescovado per ricevere ragguagli circa le agevolazioni, in materia di tasse, riservate ai proprietari di immobili in Costiera residenti all'estero. Di seguito testo di Amato.
La Legge nr. 80 del 23.05.2014, ha disciplinato, con l'introduzione dell'art. 9 bis, il pagamento dell'IMU per gli immobili posseduti in Itali da cittadini residenti all'estero e iscritti nell'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero), nonché introdotto agevolazioni per il pagamento della TASI (Tassa sui servizi indivisibili) e TARI (Tassa Rifiuti).
Il comma 1 del suddetto articolo ha stabilito che "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".
Al comma 2 è stabilito che sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
Il sig. Sammarco non era tenuto a pagare l'IMU al Comune di Minori qualora si fossero verificate le condizioni previste (pensionato residente all'estero e disponibilità (non essere locata o data in comodato) dell'abitazione.
L'Ufficio comunale viene a conoscenza della situazione soggettiva e oggettiva del contribuente solo nel momento in cui il contribuente stesso ne dà comunicazione ufficiale (dichiarazione di variazione IMU e/o autocertificazione).
Una volta effettuato questo adempimento, il contribuente se nei termini, può richiedere al Comune il rimborso di quanto non dovuto e pagato a titolo di imposta IMU per l'anno 2015.
Dal momento della richiesta di rimborso l'Ufficio ha 180 giorni per effettuare l'accredito a favore del richiedente.
Non penso che il sig, Sammarco si debba dolere se, trascorsi poco più di due mesi dalla presentazione dell'istanza di rimborso (che ha regolarmente presentato), l'ufficio non ha ritenuto "prioritaria" la sua richiesta rispetto ad altre attività pure importanti riguardanti tutti gli contribuenti.
Avrà motivo di dolersi solo dopo che sia inutilmente trascorso il suddetto termine.
In merito alla TASI e alla TARI, considerato che ad inizio di anno il Comune predispone un piano finanziario per la copertura integrale del costo dei servizi, ogni variazione può trovare accoglimento ed essere riconosciuta solo a decorrere dall'anno successivo. Come giustamente previsto nel regolamento IUC del Comune di Minori, il contribuente deve segnalare la sua posizione che, se effettuata entro il 2105, sarà applicata a decorrere dal 2016.
Nicola Amato
Fonte: Il Vescovado
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