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Ravello: la metà di B&B e case vacanza non paga tassa soggiorno, scattano i controlli

Inserito da (Redazione), domenica 15 marzo 2015 20:29:35

Il Comune di Ravello dichiara guerra alle attività extralberghiere (Case vacanze, Bed and Breakfast, Affittacamere, Country House, Case religiose di ospitalità) inadempienti in materia amministrativo-contabile.

Pere infatti che a seguito dei controlli effettuati dall'Ufficio Tributi, retto dal dirigente comunale Nicola Amato, siano ben oltre il 50% delle strutture ricettive a non provvede agli adempimenti amministrativi previsti alla Legge regionale 17/2001, dalle norme in materia di pubblica sicurezza, agli obblighi statistici, fino al pagamento dell'imposta di soggiorno (per quest'ultimo tema, l'Amministrazione comunale ha convocato una riunione con i titolari delle strutture per mercoledì 18 marzo alle 15,30 presso l'Auditorium).

Questa situazione indurrebbe l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Vuilleumier, ad avviare, già dalla stagione estiva alle porte, forme di controllo più incisivo, attraverso gli incroci delle diverse banche dati (Questura, Istat, AAST, Guardia di Finanza, utenze elettriche, idriche, gas) per la verifica delle presenze e delle movimentazioni economiche, laddove possibili.

«L'attività di controllo sarà svolta - si legge da una nota ufficiale di Palazzo Tolla - anche con l'ausilio delle diverse forze di polizia, anche al fine di combattere il fenomeno dell'abusivismo e dell'evasione fiscale, nonché con l'Agenzia delle Entrate con la quale si provvederà a sottoscrivere apposito protocollo per il contrasto all'evasione fiscale.

Si ritiene utile, all'avvio del nuovo anno 2015, ricordare ai gestori delle attività interessate gli adempimenti più importanti cui sono obbligati nell'esercizio dell'attività e le novità introdotte da vigenti provvedimenti legislativi e concedere un termine, cosiddetto di ravvedimento, per sanare gli adempimenti non ancora effettuati».

Si riporta, di seguito, per dovere d'informazione, promemoria utile agli adempimenti

Rinnovi e dichiarazioni annuali:

La legge regionale 7 agosto 2014 nr. 16 ha abrogato l'obbligo di comunicazione della prosecuzione dell'attività. Pertanto l'attività ricettiva è da intendersi svolta in via permanente, salvo presentazione di SCIA di cessazione.

Imposta di soggiorno

Con deliberazioni di Consiglio Comunale nr.10 del 30.06.2011 e n. 03 del 29.02.2012, è stata istituita l'imposta di soggiorno e approvato il relativo regolamento.

L'imposta è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture turistiche ricettive di Ravello, in particolare nelle strutture alberghiere, nelle strutture extra-alberghiere e di bed & breakfast.

I gestori dell'attività titolari delle strutture ricettive, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, sono tenuti, trimestralmente a denunciare le presenze e versare l'imposta al Comune di Ravello.

Il Comune di Ravello, per il 2012, ha messo a disposizione il programma di denuncia delle presenze e nel corso del 2013 darà, gratuitamente, la possibilità a tutti i gestori, con un unico programma, di adempiere anche alle altre funzioni (Imposta di soggiorno, Comunicazione presenze alla PS, comunicazioni statistiche EPT).

La mancata dichiarazione delle presenze, anche nel caso di assenza di ospiti o di mancata corresponsione dell'imposta da parte degli alloggiati, deve essere

L'art. 7 del regolamento prevede che Il gestore della struttura ricettiva (sostituto d'imposta), dichiara e comunica al Comune di Ravello - Ufficio tributi, entro e non oltre il giorno 15 del mese, il numero dei pernottamenti imponibili del trimestre precedente, i giorni di permanenza, nonché il numero di quelli esenti.

Mentre l'art. 10 stabilisce che Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il versamento dell'imposta può essere effettuato tramite:

  • Bonifico bancario IBAN IT 51 A 01030 76030 000000539001;
  • Conto corrente postale nr. 13658844 intestato a Comune di Ravello Servizio Tesoreria

 

Osservanza di norme statali e regionali:

Il gestore della struttura deve presentare, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, all'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico, secondo le vigenti disposizioni in materia.

L'E.P.T. ha fatto sapere che circa il 40% delle strutture non comunica le presenze.

Tale inadempimento, oltre a rappresentare un illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria, non consente alle Amministrazioni pubbliche di monitorare le presenze al fine dell'adozione dei correttivi in materia di imposta (con possibilità di riduzione dell'imposta di soggiorno) ma anche per il miglioramento dei servizi collegati al turismo (accoglienza turistica, informazione, mobilità, etc.).

Denuncia persone alloggiate

Il gestore della struttura è tenuto ad attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza, relative alla denuncia delle persone alloggiate (art. 109 del R.D. 18.6.1931, n.773).

Il mancato adempimento è punito con sanzione penale.

Obblighi amministrativo per lo svolgimento delle attività:E' fatto obbligo ai titolari dell'attività di comunicare al Comune e all'E.P.T. i prezzi minimi e massimi che intendono applicare, nonché esporre, nei locali adibiti all'esercizio, in luogo ben visibile, l'autorizzazione amministrativa e la tabella indicante le tariffe praticate.

Sanzioni:

  1. Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente Legge sprovviste della autorizzazione, o in maniera difforme da essa, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 2.000,00 a € 10.000,00.
  2. L'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 300,00 a € 900,00. Detta sanzione é applicata ad ogni singola violazione accertata.
  3. L'applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 500,00 a € 2.000,00. Detta sanzione é applicata ad ogni singola violazione accertata.
  4. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi, nei termini previsti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 300,00 a € 900,00.
  5. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi di montagna, comporta la sanzione amministrativa della somma da € 500,00 a € 2.000,00. Detta sanzione é applicata ad ogni singola violazione accertata.
  6. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici comporta la sanzione amministrativa di € 100,00.
  7. Il titolare, il quale attribuisca alla propria azienda ricettiva, con scritti, stampati o pubblicamente in qualsiasi altro modo, la sussistenza di attrezzature e/o servizi e/o indichi tipologie diverse da quelle dichiarate, soggiace alla sanzione amministrativa della somma da € 500,00 a € 3.000,00, sempreché il fatto non costituisca reato.
  8. In ogni caso di recidiva, le sanzioni previste dai comma precedenti sono raddoppiate e comunque, dopo la terza recidiva nello stesso anno solare, si procede alla sospensione dell'attività per un minimo di mesi tre fino ad un massimo di mesi sei e, quando la recidiva si riferisce alla gestione difforme dall'autorizzazione alla revoca della stessa.

Agente contabile

La recente delibera della Corte dei Conti n. 19/2013 ha precisato che i Gestori delle strutture ricettive sono qualificabili come agenti contabili e quindi rientra tra i loro obblighi anche la trasmissione al Comune del conto della gestione (modello 21, allegato al D.P.R. 194/1996) reperibile nella modulistica, con la guida alla sua compilazione.

Agente contabile è colui che svolge attività comportanti il maneggio di denaro, beni e valori di pertinenza pubblica. In altri termini, ciò che qualifica il gestore della struttura ricettiva come agente contabile è la disponibilità ("maneggio") di denaro pubblico e le attività connesse, quali la riscossione dell?imposta di soggiorno ed il suo riversamento al Comune. La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con la delibera n. 19 del 09.01.2013, ha ritenuto dover ricondurre il ruolo dei gestori delle strutture ricettive alla categoria degli agenti contabili, senza assumere il ruolo di sostituto o di responsabile d'imposta. Da tale inquadramento giuridico, deriva quindi che le attività dei gestori delle strutture ricettive, riguardo all'imposta di soggiorno, sono sottoposte non solo alla vigilanza dell'Amministrazione Comunale, ma anche al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti con nuovi e ulteriori oneri e responsabilità anche penali.

Pertanto, i gestori delle strutture ricettive devono trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su un apposito modello (modello 21) per il successivo inoltro alla Corte dei Conti.

Il conto della gestione deve essere vidimato dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario del Comune che verifica l'effettivo versamento delle somme incassate dai gestori.

Regolarizzazione

Le strutture che non hanno ancora provveduto al rispetto degli obblighi di cui innanzi, dal 2012 al 2014, possono procedere alla regolarizzazione degli adempimenti non effettuati, entro 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione.

Comunicazioni istituzionali

Al fine di poter comunicare con i gestori è opportuno che ogni esercizio comunichi i dati della propria posta elettronica attraverso la quale l'Ufficio Commercio e l'A.C. potrà inviare, tempestivamente, ogni forma di comunicazione.

L'Ufficio è a disposizione per ogni utile collaborazione e chiarimento

tel. 089 857 122

fax 089 857 185

mail tributi@comune.ravello.sa.it

tributi@pec.comune.ravello.sa.it

Fonte: Ravello Notizie

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