Tu sei qui: PoliticaRicostruzione "semplificata" macere in Costiera: le proposte dei professionisti
Inserito da (redazionelda), venerdì 28 febbraio 2020 08:34:59
Anche l'APCA (Associazione Professionisti Costiera Amalfitana), presieduta dall'ingegner Pierluigi Califano, ha preso parte all'incontro svoltosi alla Regione Campania con l'obiettivo di snellire i processi di recupero delle macere a secco dopo i crolli dei mesi di novembre e dicembre scorsi.
Diverse le proposte dei tecnici della Costiera rappresentati dall'ingegner Rino Fraulo, per addivenire a una possibile e ragionevole proposta di semplificazione dell'iter burocratico:
• considerare il rifacimento delle macere esistenti quale attività agricola e far ricadere tale opera nell'art.6 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii..;
• far rientrare il rifacimento delle macere già esistenti con la tecnica classica dei muretti a secco, nelle opere «privi di rilevanza» quindi esentate dall'autorizzazione sismica preventiva, D.P.R. 380/2001; L.1086/71; L.64/74 e della L.R. 9/83 con le seguenti limitazioni:
◦ nessuna limitazione per altezza di ritenuta entro un metro;
◦ la ricostruzione avverrà, per altezza di ritenuta superiore al metro, secondo le tipologie già presenti. È consentita sempre la cordolatura sommale in pietrame legato con malta a base di calce. Si consiglia, laddove possibile e per altezze superiori a 3 metri, anche la pilastratura intermedie e la realizzazione di zoccolo di fondazione con pietrame legato con malta a base di calce;
• rientrano nelle casistiche precedenti anche i rifacimenti dei percorsi verticali (scale di collegamento) e orizzontali (camminamenti);
• considerare l'intervento di creazione delle scale tra le macere esistenti, realizzate come da tradizione ricorrente incassate nelle macere, quale attività agricola e ricadere nell'art.6 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. nonché non soggetta ad autorizzazione paesaggistica specificando che trattasi di opere rientranti nel come punto A.12 dell'allegato A del D.P.R. 31/2017, punto A.12;
• considerare la possibilità di poter sistemare a terrazzamenti nuove aree di territorio ( in tutte le zone urbanistiche di cui alla L.R. 35/87) in quanto la loro realizzazione è presidio di sicurezza millenario della gestione e salvaguardia del territorio dall'erosione.
Questa semplificazione ovviamente non può essere applicata a:
• i nuovi impianti di sistemazione a terrazzamento;
• quanto già previsto con la Circolare coord. AGC 15 LLPP PROT N. 2012.0506423 del 03/07/2012;
• per le macere la cui altezza supera l'estensione del terrazzamento prospiciente il cui muro di ritenuta rientrante nelle casistiche di cui al punto precedente.
Fonte: Il Vescovado
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