Tu sei qui: Territorio e AmbienteImu e Tasi, 16 dicembre si pagano le tasse sulla casa
Inserito da (Redazione), mercoledì 14 dicembre 2016 18:13:39
Venerdì 16 dicembre è un giorno da segnare in rosso sul calendario. È una di quelle scadenze fiscali in grado di mettere in agitazione l'Italia intera: vanno pagate le tasse sulla casa. Ebbene, sì. Nonostante l'abolizione delle tasse sull'abitazione principale e le relative pertinenze, ci sono 25 milioni di italiani che devono versare la seconda rata di Imu (l'Imposta municipale unica che nel 2012 ha sostituito l'Ici) e Tasi (il tributo che copre le spese relative ai servizi indivisibili come l'illuminazione o la manutenzione delle strade) sulle seconde case o se si possiede un unico immobile ma non ci si abita.
Con una piacevole novità: dopo anni di caos, cambiamenti di nomi e di aliquote, l'anno si chiude senza novità sul pagamento. Confermate, dunque, la riduzione del 25% per chi affitta gli immobili a canone concordato e del 50% per chi concede le case in comodato ai figli o genitori (il contratto deve essere registrato e il familiare, anagraficamente residente, deve utilizzarlo come abitazione principale). Niente più Imu sui terreni di proprietà di agricoltori e imprenditori del settore. Ecco chi e come deve pagare il doppio balzello e le attenzioni da prestare nella compilazione per evitare un salasso non dovuto.
Esentati dall'Imu - Sono esentati i proprietari delle abitazioni principali non di lusso, cioè non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7), a patto che abitino nella casa. Senza il requisito anagrafico, ed anche se non si possiedono altri immobili, si deve infatti pagare come se fosse una seconda casa sia l'Imu che la Tasi. Esenzione accordata al proprietario se sull'immobile c'è un diritto di usufrutto, il diritto di abitazione del coniuge superstite o se è stato assegnato dal giudice all'ex coniuge: in questi caso titolare dell'obbligo fiscale è, infatti, chi ha il diritto di utilizzare l'immobile.
Dispensati sono poi i fabbricati rurali strumentali, le case popolari, le abitazioni di housing sociale e quelle assegnate dalle cooperativeindivise ai soci o agli studenti, l'immobile non di lusso appartenente a personale di polizia, forze armate o vigili del fuoco, le case possedute da soggetti ricoverati in permanenza in casa di cura purché l'immobile non risulti locato e solo se la delibera comunale prevede espressamente l'assimilazione all'abitazione principale.
Esentati dalla Tasi - Rientrano i terreni agricoli e le abitazioni principali. Se la casa è affittata l'inquilino deve pagare una quota della Tasi (tra il 10 e il 30% a seconda di quanto previsto dalla delibera comunale. A Roma, ad esempio, è pari al 20%), ma solo se non ha residenza e dimora abituale nell'immobile. Altrimenti non deve nulla. Mentre il proprietario pagherà comunque solo la quota a lui spettante senza sobbarcarsi quella dell'inquilino e senza l'obbligo di preoccuparsi di fornirgli i dati.
La soglia minima di pagamento - Il pagamento delle imposte locali, comunque, non è dovuto nel caso in cui l'importo complessivo da versare al Comune per tutti gli immobili posseduti sia inferiore ai 12 euro, fatta salva la possibilità per i comuni di fissare importi più bassi.
Bollettini e F24 - I Comuni non inviano a casa nulla di precompilato. Spetta, quindi, ai contribuenti compilare il bollettino. Ed è possibile utilizzare quello postale oppure il modello F24 (si può pagare tramite l'home banking o in banca) senza dimenticare che anche se Imu e Tasi riguardano lo stesso immobile occorre compilare due moduli distinti (per l'F24 due diverse righe) indicando i diversi codici di riferimento dei tributi.
Grazie al decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, a partire dal 3 dicembre scorso è possibile pagare con F24 cartaceo importi superiori a 1.000 euro da parte di soggetti non titolari di partita Iva se non vi sono compensazioni. Imu e Tasi possono essere compensate con crediti per imposte erariali e in questo caso l'F24 deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate con modalità telematiche. Non è invece possibile compensare, nel modello F24, l'importo da versare con crediti relativi a tributi comunali. In questi casi la compensazione può essere eseguita solo con le modalità previste nel regolamento comunale. Attenzione: se la compensazione tra debiti e crediti conduce a un saldo a zero, l'unica via possibile è quella dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, Fisconline o Entratel.
Fonte: Il Portico
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