Ultimo aggiornamento 9 ore fa S. Lucio vescovo

Notizie Costiera Amalfitana - Notizie Costiera Amalfitana

Notizie Costiera Amalfitana

Hotel Marina Riviera Amalfi - Luxury 4 Stars Holte in Amalfi - Swimming Pool - Bistrot - GourmetMaurizio Russo liquori e prodotti di eccellenza dal 1899 a Cava de' Tirreni. Elisir di Limone, il Limoncello di Maurizio Russo, è realizzato esclusivamente con limone IGP della Costa d'AmalfiIl San Pietro di Positano è uno degli alberghi più iconici della Costa d'Amalfi. Ospitalità di Lusso e Charme a PositanoGM Engineering srl, sicurezza, lavoro, ingegneriaSmall Boutique Hotel in Costiera Amalfitana, Villa Romana Hotel & SPAHotel Santa Caterina, Albergo 5 Stelle lusso ad Amalfi. Ristorante Il Glicine, stella Michelin ad Amalfi

Tu sei qui: AttualitàTribunale di Roma in appello condanna un operatore per ritardo nell’inserimento negli elenchi telefonici 

Attualità

Tribunale di Roma in appello condanna un operatore per ritardo nell’inserimento negli elenchi telefonici 

Inserito da (admin), venerdì 8 settembre 2017 08:09:10

Telefonia e diritti degli utenti. Ritardo nell’inserimento dei dati personali negli elenchi telefonici da parte della società telefonica. Spetta sempre l’indennizzo automatico anche se la domanda giudiziale di rimborso è generica. Il Tribunale di Roma condanna in appello Wind al pagamento di 1.600 euro in favore di un avvocato dopo che il giudice di pace aveva ritenuto erroneamente non provata la domanda: se c’è inadempimento o ritardato adempimento, le delibere AGCOM prevedono sempre l’indennizzo. Il professionista di Latiano (Br) aveva chiesto con raccomandata l’inserimento dei suoi dati negli elenchi. Non riconosciuti ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali per difetto di prova Va sempre riconosciuto l’indennizzo automatico nei confronti dell’utente del servizio che si vede ritardato l’inserimento dei dati personali negli elenchi telefonici. E ciò anche se la domanda giudiziale di rimborso è generica nel riferimento al richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Una volta riconosciuto l'inadempimento, o il ritardo nell'adempimento, va attribuito all'utente vittima del disservizio a prescindere dall'effettiva prova del danno subito. A stabilire questi principi la significativa sentenza del Tribunale di Roma n. 16721 pubblicata in data odierna 7 settembre, che Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" ritiene utile pubblicare per informare i consumatori e gli utenti telefonici in generale. Con la decisione in commento, è stata riformata la sentenza del giudice di pace della Capitale che aveva rigettato, non ritenendone provati i danni, la domanda risarcitoria formulata dell’avvocato Giampaolo Galiano del Foro di Brindisi che aveva trasferito il proprio studio e contestualmente aveva aderito ad un piano contrattuale per linea telefonica e adsl con Wind Telecomunicazioni S.p.a. Il professionista aveva più volte anche sollecitato il proprio inserimento negli elenchi telefonici senza che a ciò seguisse alcunchè - se non solo dopo due anni - da parte dell’operatore telefonico che aveva, peraltro, attribuito un numero appartenente ad un esercizio commerciale con tutte le conseguenti confusioni e disagi per la propria clientela dello studio professionale. Il giudice della decima sezione, dottor Vincenzo Picaro, con condivisibile motivazione ha statuito che il giudice di pace, nonostante avesse ritenuto provato il ritardo avesse tuttavia errato nel non ritenere contenuta nella domanda formulata in primo grado anche quella d’indennizzo automatico, «che una volta riconosciuto l'inadempimento, o come nella specie il ritardo nell'adempimento, va attribuito all'utente vittima del disservizio a prescindere dall'effettiva prova del danno subito, per cui una motivazione di diniego dell'indennizzo basata sul difetto di prova, una volta ammesso il ritardo del gestore telefonico nella richiesta di inserimento dei dati nei pubblici elenchi telefonici, sarebbe del tutto illogica ed inconferente». Evidenzia, puntualmente il giudicante, in tal senso, che «Le delibere A.G.Com 36/02/CONS e 180/02/CONS prevedono che l'inserimento dei dati personali degli abbonati nella base dati unica da cui vengono attinti i dati pubblicati negli elenchi telefonici avvenga sulla base del consenso manifestato per iscritto dagli utenti, che nell'esercizio di tale facoltà devono esprimere in modo inequivocabile la propria volontà di essere presenti negli elenchi comunicando i dati. Gli operatori, a loro volta, devono informare gli utenti della facoltà di chiedere l'inserimento dei propri dati negli elenchi ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. f della delibera A.G.Com n. 179/03/CSP, ma non possono inserire i dati del singolo utente di propria iniziativa, né disporre dei dati dei clienti senza una loro espressa richiesta in tal senso. Il diritto dell'utente all'inserimento dei dati negli elenchi telefonici, cartacei, o telematici, infine, si basa sulle previsioni dell'art. 17 comma I lettera a) del D.P.R. n. 318/1997, dell'art. 20 del D.P.R. 11.1.2001 n. 77 e dell'art 55 del D. Lgs. n. 259/2003. Alla luce della suddetta complessa normativa si deve ritenere ravvisabile l'inadempimento di Wind all'obbligo di comunicare a Seat, ai fini dell'inserimento nelle Pagine bianche e nelle Pagine gialle sia cartacee che telematiche, i dati dell'utenza telefonica e dell'indirizzo dello studio legale dell'avv. Giampaolo Galiano nella categoria "Avvocati" a partire dalla richiesta scritta e firmata dello stesso del 202.2012 e fino al 18.4.2013, con la conseguenza che il nominativo, l'utenza, l'attività svolta e l'indirizzo dell'avv. Giampaolo Galiano non sono stati riportati nelle Pagine bianche e nelle Pagine gialle degli anni 2012 e 2013. In assenza di prova contraria devono trovano applicazione nel caso di specie gli articoli 10 e 12 comma 3 del Regolamento indennizzi (Allegato A della Delibera A.G. Com 73/11 /CONS), che prevedono per l'omessa indicazione negli elenchi telefonici pubblici l'indennizzo di E 200,00, da applicare nella misura del quadruplo (E 800,00) per la natura affari dell'utenza oggetto di disservizio, parametrato agli anni di perduranza del disservizio, stante la cadenza annuale della pubblicazione degli elenchi, e ciò in quanto l'art. 5 della Delibera A.G. Com 73/11/CONS ha stabilito che a partire dall'I.I.2012 gli operatori sono tenuti a corrispondere gli indennizzi in misura automatica sulla base degli articoli summenzionati, senza avere più quindi la possibilità di liquidare gli indennizzi secondo Ic diverse previsioni della Carta Servizi (E 5,16 al giorno col limite massimo di responsabilità di Wind ritenuto inefficace ex art. 1341 cod. civ. dall'appellante per mancanza di specifica sottoscrizione di E 100,00). Ne consegue che poiché l'inadempimento di Wind è perdurato per il 2012 ed il 2013, e poiché il contratto telefonico concluso dall'avv. Giampaolo Galiano è riferito ad un'utenza affari, Wind va condannata, in riforma dell'appellata sentenza, al pagamento in favore di Giampaolo Galiano della somma di E 1.600,00 a titolo di indennizzo con gli interessi legali dal 29.5.2013 (data della notifica dell'atto di citazione di primo grado) al saldo.» Per il togato, tuttavia, non possono essere riconosciuti ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali perché questi devono essere provati al fine della loro liquidabilità. In ogni caso, la società telefonica viene anche condannata anche alle spese del doppio grado di giudizio in base al principio della soccombenza prevalente.

Fonte: Booble

rank: 10481107

Attualità

Attualità

A Cava de’ Tirreni nasce il Parco David Sassoli

A tre anni dalla sua scomparsa, con lo scoprimento delle targhe, è nato il Parco David Sassoli. La cerimonia si è svolta questo pomeriggio, 10 gennaio, sul nuovo parco centrale, inaugurato il 30 marzo 2024, alla presenza del Sindaco Vincenzo Servalli, l'on. Piero De Luca, Tino Iannuzzi, Assessori, Consiglieri...

Attualità

Rafforzati gli organici della Questura di Salerno

Il Questore della provincia di Salerno, Giancarlo Conticchio, questa mattina ha incontrato otto nuovi Ispettori della Polizia di Stato che rafforzeranno le articolazioni interne della Questura e dei Commissariati. I neo Ispettori andranno a potenziare gli organici dell'Ufficio Prevenzione Generale e...

Attualità

Busitalia Campania: 10 gennaio sciopero di 4 ore

L'Organizzazione Sindacale CONFAIL-FAISA ha proclamato uno sciopero del servizio di trasporto pubblico locale per venerdì 10 gennaio 2025, della durata di 4 ore dalle ore 9 alle ore 13. Busitalia Campania, Società del Gruppo FS Italiane, comunica che, in caso di adesione, saranno garantiti i collegamenti...

Attualità

Frutta secca campana: nuove etichette per garantire la provenienza

A partire dal 2024, i consumatori avranno un motivo in più per preferire la frutta secca prodotta in Campania. Grazie al nuovo regolamento dell'Unione Europea, che impone l'indicazione di origine su tutte le varietà di frutta secca sgusciata o essiccata, i prodotti di IV gamma, compresi funghi non coltivati,...

La tua pubblicità sui portali più letti della Costiera Amalfitana, scegli l'originale NCANews, il Vescovado, Positano Notizie, Maiori News, Amalfi News, Il Portico, Occhi Su Salerno