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Cronaca

Multe controverse, infuria la polemica

Inserito da (admin), mercoledì 25 giugno 2014 00:00:00

Multe controverse, siamo alle puntate n. 3 e 4. Dopo la denuncia di una giovane cavese, che si lamentava per aver ricevuto due verbali in una zona dove non vigerebbe il divieto di sosta per “aver parcheggiato il veicolo fuori dagli spazi segnalati” (clicca qui), e dopo la risposta del Tenente Claudio Zito (clicca qui), che è a capo del Servizio Contenzioso, Contravvenzioni e Controllo ZTL della Polizia Locale di Cava de’ Tirreni, ci sono pervenuti nell’ordine l’intervento in merito di un cittadino cavese, ex componente della Polizia Locale metelliana, e l’immediata controreplica del Tenente Zito. Leggiamo insieme i due contributi, partendo da quello del cittadino...

Ho letto su ilPortico.it della disavventura della cittadina L.M. in merito a due contravvenzioni (a lei elevate) in un posto dove non vi è alcun segnale di divieto di sosta. Ho letto anche la risposta di Zito Claudio ed indubbiamente la cosa che più mi rammarica, da ex componente del Comando di P.M., è la sfrontatezza con cui, nell’invano tentativo di nascondere i ripetuti errori fatti, si è tentato di manipolare la verità, adducendo giustifiche del tutto inconferenti. La questione in esame mi è cara, atteso che sono stato personalmente colpito dallo stesso errore da parte della P.M. di Cava. Conseguentemente, ritengo doveroso esprimere anche la mia opinione.

Sull’avviso di contesto (non avviso di cortesia) bisogna precisare che quest’obbligo, per l’agente accertatore, è nato con la legge 317 (prima legge di depenalizzazione del Codice della strada). Secondo tale normativa, l’agente può evitare l’apposizione dell’avviso nella sola ipotesi in cui non gli è assolutamente possibile (es: il vigile è in macchina e per elevare la contravvenzione dovrebbe fermarsi e quindi intralciare il traffico). In tal senso, quindi, la signora L.M. ha perfettamente ragione nel dire: «Non apponendo il foglio mi è stata tolta la possibilità dell’immediata contestazione e giustificazione e poi mi costringi a pagare delle onerose spese!».

Parliamo della sentenza n. 11616 del 31 maggio 2005: a mio parere (e non solo il mio, stante il considerevole orientamento giurisprudenziale in tal senso) la decisione arriva a conclusioni antitetiche rispetto a quelle riportate dallo Zito. La sentenza pedissequamente enuncia che: «... La sosta E’ LIBERA, se non vietata... Nelle ZONE (tipo zona a pagamento appositamente segnate e solo nello spazio di tale zone, n.d.r.) bisogna sostare in conformità della segnaletica». Vuol dirsi che, se gli stalli sono a pettine, l’auto non può essere parcata parallela al marciapiede e/o viceversa (oltretutto è vietato sostare occupando due posti!). Purtroppo la sentenza è scritta in italiano!

Per completezza cito due sentenze emesse da due Giudici di Pace di Cava de’ Tirreni, riguardanti la medesima fattispecie in oggetto: la prima è del G.d.P. Dott.ssa Marcella Pellegrino, che con la sentenza n. 171 del 12/02/2010 ha annullato il verbale n. VE56592/09 della P.M. di Cava; la seconda è del G.d.P. Dott. Guglielmo De Antonellis, che con la sentenza n. 1287 del 12/07/2012 ha annullato il verbale n. 79566 della P.M. di Cava. In particolare, in tale ultima decisione, il Dott. De Antonellis puntualizzò (a fronte di specifica documentazione fotografica presentata proprio da Zito, che mostrava luogo in cui era stato elevato il verbale) l’assenza di una segnaletica di divieto di sosta, che, di conseguenza, rendeva insussistente l’infrazione. In motivazione, difatti, si legge: «...Non vi è alcun divieto di sosta, per cui è insussistente l’infrazione elevata». Vogliamo smentire anche i nostri due esimi Giudici di Pace per la scienza di Zito?

In merito al parcheggio libero e/o a pagamento, devo forse ricordare l’art. 7, comma VIII, del Cds, secondo cui nelle zone a pagamento il Comune o chi lo gestisce deve riservare un’adeguata area destinata a parcheggio senza pagamento e senza dispositivo di controllo di durata della di sosta. In tutti i Comuni, anche limitrofi, esistono; tuttavia a Cava de’ Tirreni non sono presenti (l’unica zona libera interessa 4 o 5 stalli di sosta all’inizio di via Veneto, con la limitazione della sosta a mezz’ora). Dov’ è finita quella civiltà che da sempre ha contraddistinto la nostra amata città?!?

Senza alcun dubbio il diritto non è una scienza esatta… richiede un’adeguata interpretazione ed una concreta applicazione… bypassare le osservazioni di un cittadino/a ritenendo la propria personale interpretazione come unica, certa ed esatta è un grave errore, che a lungo tempo non migliora il sistema, anzi lo vulnera e lo degrada.Bisognerebbe spogliare i panni dell’“io”, ascoltando la voce di chi, pur non conoscendo il diritto o le leggi, vive quella quotidianità che concretizza la norma astratta.

La controreplica del Tenente Claudio Zito

Ancora una volta devo rammentare che la polemica non porta da nessuna parte. Io ho riportato integralmente l’ultima decisione della dott.ssa Pellegrino, Giudice di pace di Cava de’ Tirreni, che si è conformata ad una sentenza dei giudici di legittimità. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione non emette una pronuncia nel merito, ma nella legittimità dell’applicazione di una norma. Consiglierei a chi ha scritto di leggersi anche la sentenza Cass. civ., sez. II, 22.05.2007, n. 11822 e Cass. civ., Sez. I, 18.04.2005, n. 7993.

Si vuole oltremodo puntualizzare che la Cassazione ha confermato le sentenze di “esimi giudici di pace”. Tutto questo basta, perché non si vede come questo Comando si debba discostare da tre pronunce della Suprema Corte di Cassazione.

Per quanto riguarda le aree blu, l’“anonimo scrittore” si legga anche il comma 8 dell’art. 7 del C.d.S., che stabilisce che «l’obbligo di apposite aree destinate al parcheggio gratuito adiacenti alle aree destinate al parcheggio a pagamento non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”», nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei LL.PP. 2 aprile 1968 n. 1444 ed in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta, nelle quale sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico. Zone individuate con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 27/01/2009, in proposito la Suprema Corte si è pronunciata, come i giudici di pace di tutta Italia in merito.

Per quanto riguarda le multe fasulle sulla ZTL, le criticità riscontrate quando si è partiti con la verbalizzazione furono ampiamente spiegate, documentate e giustificate ed il Comando pose in atto tutte le procedure del caso. L’affermazione di multe fasulle è fuori luogo ed inopportuna, oltremodo non aiuta minimamente, come già detto nella mia prima risposta, il dialogo tra cittadini ed istituzioni, ingenerando sospetti non certamente consoni a favorire il giusto rapporto tra le parti.

Vorrei invitare a non dare seguito a quanto viene detto o trasmesso senza la firma dell’autore dello scritto. Per quanto sopra, tengo a precisare che non risponderò a nessun altro messaggio senza firma o, peggio, che contenga affermazioni polemiche fuori luogo, sollevate da chi non conosce i fatti o conosciuti per sentito dire o solo per far “notizia” o condurre “crociate personali”.

Ten. Dott. Claudio Zito

Fonte: Il Portico

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