Ultimo aggiornamento 26 minuti fa S. Agnese da Montepulciano

Notizie Costiera Amalfitana - Notizie Costiera Amalfitana

Notizie Costiera Amalfitana

Hotel Marina Riviera Amalfi - Luxury 4 Stars Holte in Amalfi - Swimming Pool - Bistrot - GourmetMaurizio Russo liquori e prodotti di eccellenza dal 1899 a Cava de' Tirreni. Elisir di Limone, il Limoncello di Maurizio Russo, è realizzato esclusivamente con limone IGP della Costa d'AmalfiIl San Pietro di Positano è uno degli alberghi più iconici della Costa d'Amalfi. Ospitalità di Lusso e Charme a PositanoGM Engineering srl, sicurezza, lavoro, ingegneriaSmall Boutique Hotel in Costiera Amalfitana, Villa Romana Hotel & SPAHotel Santa Caterina, Albergo 5 Stelle lusso ad Amalfi. Ristorante Il Glicine, stella Michelin ad Amalfi

Tu sei qui: CronacaNessun risarcimento al pedone che attraversa parlando al telefono

Cronaca

Nessun risarcimento al pedone che attraversa parlando al telefono

Inserito da (Redazione), martedì 3 settembre 2019 17:52:38

La Redazione Scientifica della rivista Web "Ridare" segnala un'interessante sentenza del Tribunale di Trieste, che si pronuncia in qualità di giudice di appello nei confronti di una sentenza del Giudice di Pace.

I fatti originano dall'investimento di una signora, che veniva attinta da una vettura mentre tentava di salire sull'autobus desiderato. I convenuti citati in giudizio resistono, contestando le richieste della malcapitata, che asseriva aver subito danni per 5.020 euro.

Il Giudice di Pace invocato rigetta le aspirazioni della signora, dando ragione al conducente, al proprietario e all'assicurazione. La danneggiata propone appello e, in parziale riforma della precedente decisione, il Tribunale di Trieste le assegna l'80% di responsabilità e provvede a riconoscerle un misero 20% di ragione.

Ma veniamo alle considerazioni svolte e poste a base delle decisioni delle due Curie. La norma di riferimento viene indicata dai giudicanti come l'articolo 2054 del Codice civile, il quale detta le indicazioni per assegnare le responsabilità agli attori del sinistro. Il suddetto precetto recita testualmente: "Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno".

Orbene, per consolidata giurisprudenza di merito e legittimità, sfociata nelle famose sentenze della Cassazione, la numero 12751 del 2001 e la 14064 del 2010, il conducente, per liberarsi dai suoi obblighi, deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno anche in modo non diretto, ma servendosi di ogni elemento idoneo a dimostrare che, nel caso concreto, non avrebbe potuto mettere in atto alcun comportamento, a causa di eventi esterni alla sua volontà ed alla sua condotta, tra cui, vanno ricompresi, anche i comportamenti repentini, improvvisi, contra legem dello stesso pedone.

Quest'ultimo, infatti, dopo l'entrata in vigore del "Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 e successive modificazioni, ha perso quella precedenza assoluta che aveva nel passato, per vedersi regolamentato il suo diritto, all'interno di un preciso àmbito normativo.

L'articolo 190 del Codice della Strada precisa che i pedoni debbano servirsi degli appositi passaggi pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Al di fuori di queste strutture dedicate sono obbligati a concedere la dovuta precedenza ai veicoli circolanti.

Questa norma va coordinata con la successiva, l'articolo 191 del Codice della Strada, questa volta rivolta ai conducenti, che devono dare la precedenza ai pedoni sulle strisce e prestare la massima cautela nei confronti delle persone che camminino in prossimità delle zebre, in quanto potrebbero attraversare.

Il Tribunale di Trieste, contemperando le due diverse impostazioni e i due diversi punti di vista, sottolinea tutti i casi in cui il conducente si libera della responsabilità per il danno.

In particolare quando il conducente per cause che esulino dall'osservanza della diligenza si sia venuto a trovare nell'impossibilità di poter vedere il pedone, per i motivi più diversi, come ostacoli sulla carreggiata o come la posizione colposa del pedone nascosto dietro alberi o caseggiati o quando il pedone si sia mosso in modo talmente rapido ed abbia intrapreso l'attraversamento in modo così repentino, da non consentire manovre evasive alla vettura.

Il Giudicante prende anche in considerazione il caso in cui nessuna infrazione possa essere addebitata al conducente mentre non si possa dire la stessa cosa del pedone, che avrebbe violato norme del codice della strada (come nel caso in cui marciasse lungo la carreggiata nel senso di marcia dei veicoli).

Nel processo in oggetto la Curia svolge proprio questo tipo di ragionamento e dopo un'analisi del comportamento della persona a piedi, giunge ad attribuirle l'80% della colpa, in quanto, distratta dall'uso del telefono, correndo, metteva in atto un attraversamento senza controllare l'eventuale sopraggiungere di veicoli.

Da non sottacere l'attribuzione della responsabilità parziale al conducente del veicolo, per una quota corrispondente al 20%, in quanto, dall'istruttoria, era emerso chiaramente che il pilota del veicolo aveva visto la signora correre lungo il marciapiede inseguendo il pulman in sua attesa e che, per le caratteristiche della strada e per la presenza della fermata dell'autobus, avrebbe potuto aspettarsi uno scomposto e repentino attraversamento, non classificabile, proprio per le caratteristiche di luogo e di tempo, come "imprevedibile".

In conclusione, oltre a segnalare con il cellulare abbia mietuto un'altra vittima, la sentenza in oggetto può costituire un monito importante per le categorie dei conducenti e dei pedoni.

Ai primi segnala che il Codice della Strada li richiama ad un'attenta previsione dei comportamenti prevedibili di chi transita a piedi nei pressi della carreggiata, mentre ai pedoni richiama la riforma del 1992, ricordando che, nell'attraversare fuori dalle strisce, hanno perso il diritto di precedenza.

Fonte: agenziastampaitalia.it

Fonte: Il Portico

Galleria Fotografica

rank: 106354106

Cronaca

Cronaca

Agerola, principio di incendio a poca distanza dal belvedere di Paipo /foto

Principio di incendio sulle montagne che sovrastano Positano, nel territorio di Agerola. A dare l'allarme è stato Fabio Fusco, che telefonicamente ha allertato tutti gli enti preposti. Le foto, scattate da Fabio, documentano il fumo a poca distanza dal belvedere di Paipo. In caso di propagazione dell'incendio...

Cronaca

Tragedia a Concordia Sagittaria: imprenditore muore annegato nella sua Lamborghini Gallardo

Un tragico incidente ha sconvolto la quiete della campagna veneziana nel primo pomeriggio di sabato 19 aprile. Una Lamborghini Gallardo bianca è uscita di strada a Concordia Sagittaria, lungo via del Rio, terminando la sua corsa ribaltata in un canale d’irrigazione. A bordo due persone: il conducente,...

Cronaca

Motociclista investe un pedone sulla Statale Amalfitana: entrambi ricoverati in ospedale

Un brutto incidente si è verificato quest'oggi sulla Strada Statale 163 Amalfitana, nel tratto che attraversa il territorio di Vietri sul Mare, poco dopo l’incrocio per Dragonea. Per cause ancora in corso di accertamento, una moto ha investito un pedone che camminava ai margini della carreggiata. L’impatto...

Cronaca

Fermato a Maiori autobus di 12,5 metri: sanzionato il conducente /foto

Nel pomeriggio di oggi, sabato 19 aprile, gli agenti del Comando Associato di Polizia Locale Costa d'Amalfi (Vietri Sul Mare, Maiori, Minori e Atrani), coordinati dal comandante Gianluca Ossignuolo, hanno fermato un autobus turistico di 12,5 metri mentre percorreva la Statale 163 Amalfitana in senso...

La tua pubblicità sui portali più letti della Costiera Amalfitana, scegli l'originale NCANews, il Vescovado, Positano Notizie, Maiori News, Amalfi News, Il Portico, Occhi Su Salerno