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Concessioni balneari, turismo, spiagge, direttiva Bolkestein, Minori

Concessioni balneari, Antitrust delibera ricorsi al TAR contro 21 comuni italiani: c’è anche Minori

L’Autorità Garante della Concorrenza e il Mercato ritiene che «la proroga in favore dei precedenti concessionari disposta dal Comune di Minori con la deliberazione n. 136/2023 violi le norme contenute negli articoli 49 e 56 TFUE e nell’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE».

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 22 giugno 2024 16:22:46

Com'è ormai noto, le concessioni balneari sono scadute: il Consiglio di Stato hanno ribadito l'illegittimità delle proroghe generalizzate delle concessioni demaniali agli stabilimenti balneari, in conformità con i principi sanciti dalla Direttiva Bolkestein (2006/123/CE). I giudici hanno ricordato che la legge permette una proroga tecnica delle concessioni scadute fino al 31 dicembre 2024, solo per i Comuni che hanno deciso di avviare o hanno già avviato le gare per assegnare nuove concessioni.

Dando riscontro alle diffide di "Mare Libero" rivolte ai comuni costieri che hanno prorogato le concessioni balneari senza bandire gare, l'Autorità Garante della Concorrenza e il Mercato (AGCM) ha deliberato i primi ricorsi ai TAR, Tribunali Amministrativi Regionali, contro i 21 comuni di: Chioggia (in provincia di Venezia), Carrara, Cervia (e del suo capoluogo Ravenna), Misano Adriatico (in provincia di Rimini), Camaiore, Forte dei Marmi, Pietrasanta e Viareggio (in Versilia), Pescara, Fossacesia e Vasto (in provincia di Chieti), Grosseto, Fiumicino, Formia e Gaeta (in provincia di Latina), di Camerota, Minori, Sapri e Pontecagnano Faiano (in provincia di Salerno), e di Ginosa (in provincia di Taranto).

L'Autorità, infatti, ritiene che «la proroga in favore dei precedenti concessionari disposta dal Comune di Minori con la deliberazione n. 136/2023 violi le norme contenute negli articoli 49 e 56 TFUE e nell'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE».

In particolare, gli articoli 49 e 56 TFUE impongono agli Stati membri l'abolizione delle restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, ossia di tutte le misure che vietano, ostacolano o comunque sono idonee a comprimere l'esercizio di tali libertà.

Invece, l'articolo 12 della c.d. "Direttiva Servizi" prevede che "qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento" (par. 1) e che, in tali casi, "l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami" (par. 2).

Ma perché solo Minori e non tutti i comuni della Costiera Amalfitana? Perché l'Autorità ha deciso di non presentare ricorso nei confronti di quei comuni che, pur prorogando, abbiano già indetto le gare.

Secondo l'AGCM, «il Comune di Minori, piuttosto che ricorrere alla proroga delle concessioni, avrebbe dovuto procedere, in attuazione dei principi concorrenziali, alla disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con il diritto unionale e all'indizione di procedure di gara finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni venute a scadenza». Non giustificano le proroghe, né «l'assenza di un'organica disciplina legislativa nazionale», né «la necessità di attendere l'approvazione da parte della Regione Campania del PUAD e l'adozione del PAD comunale».

Pertanto, il Comune di Minori dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

«Mare Libero - si legge in una nota stampa del Coordinamento Nazionale - non si stancherà mai di dirlo: le concessioni balneari sono scadute, i giudici hanno stabilito che le proroghe vanno ignorate perché sono contrarie al diritto dell'Unione Europea. Quindi, quest'estate, a nessuno potrà essere impedito di piantare il proprio ombrellone o stendere il proprio asciugamano nelle spiagge che sono illegittimamente ancora occupate senza titolo dalle strutture di lidi e stabilimenti. Il governo emetta subito il decreto per il riordino del demanio marittimo, prevedendo il 50% di spiagge libere in ogni comune e bandi che non riconoscano indennizzi né altri vantaggi ai concessionari uscenti, perché in questo modo si eluderebbe il principio di reale imparzialità delle gare, come già più volte sottolineato dalle autorità competenti».

 

Leggi anche:

Concessioni demaniali, per il Consiglio di Stato proroghe illegittime: occorre bandire procedure di gara

Fonte: Il Vescovado

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